L’avvocato non può subordinare al pagamento del proprio compenso la restituzione al cliente degli atti di causa
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf (nonché art. 66 del R.d.l. n. 1578/33), l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 11 del 28 febbraio 2023