14.4 Ascensore ed eliminazione delle barriere architettoniche
4. Ascensore ed eliminazione delle barriere architettoniche - MANUALE GIURIDICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - CAPITOLO QUATTORDICESIMO – ASCENSORE a cura dell’Avv. Adriana Nicoletti
4. Ascensore ed eliminazione delle barriere architettoniche
La prima legge che interessa gli edifici privati è la legge n. 13/89, poi modificata dalla legge n. 62/89, dal DPR n. 380/01 (testo unico dell’edilizia) fino alla legge n. 220/12, che ha modificato la parte concernente le maggioranze necessarie per approvare le delibere assembleari.
Con la legge n. 13/89 la maggioranza assembleare era stata fissata, come previsto dall’art. 1136, co.2 e 3, in seconda convocazione 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore dell’edificio).
Con la riforma, il quorum deliberativo è stato elevato a 501 millesimi per la maggioranza degli intervenuti all’assemblea.
L’amministratore è obbligato a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino che sia interessato all’adozione della delibera. Unitamente alla richiesta il condomino deve comunicarne il contenuto e le modalità di esecuzione dell’intervento. In mancanza l’amministratore deve invitare il condomino a fornire le necessarie integrazioni.
L’art. 1120, co. 2 deve, tuttavia, essere integrato con l’art. 2 della l.n. 13/89 secondo il quale
Se il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta scritta la deliberazione, il portatore di handicap ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà può installare, a proprie spese, servo scala e strutture mobili e facilmente rimovibili anche modificando l’ampiezza delle porte di accesso per rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
Ne consegue che nel condominio le barriere architettoniche si possono superare in vario modo, a seconda della collocazione dell’immobile interessato.
La norma, non esclude che il portatore di handicap possa procedere in via autonoma alla installazione in spazi comuni di un ascensore, anche quando vi sia il rifiuto dell’assemblea.
Trattasi, infatti, di un intervento considerato indispensabile per il superamento delle barriere architettoniche ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento e rientra nei poteri/doveri di cui all’art. 1102, pur nel rispetto dei suoi limiti e con l’osservanza delle norme in materia di distanze legali. Tuttavia tale disciplina non opera qualora si tratti di impianti le cui indicate finalità devono essere intese nell’ambito dell’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e nel contemperamento dei concorrenti interessi” (Cass. 14096/2012).
Quanto ai soggetti legittimati, lo spirito della normativa dovrebbe escludere un rapporto stretto tra soggetto portatore di handicap ed edificio condominiale, dal momento che la giurisprudenza di merito ha costantemente ritenuto che tali soggetti possono avere con l’immobile anche relazioni di natura diversa dalla proprietà (come nel caso di un rapporto di locazione, oppure di lavoro).
Allo stesso modo l’abbattimento della barriera architettonica può essere richiesta per quei soggetti che, pur se non propriamente affetti da menomazione motoria, si trovino in minorate condizioni fisiche (ad es. persone in avanzato stato di età).
Mentre il requisito di condomino è necessario per la richiesta della convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 1120, co.2, c.c. Richiesta che può essere avanzata dal condomino per un portatore di handicap non condomino ma con esso convivente abituale.