Personale docente - Anzianità di servizio - Anni a orario ridotto - Computabilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18973 del 24/09/2015
Ai fini del diritto a pensione del personale scolastico docente in servizio a orario ridotto, mentre sono applicabili, in proporzione al servizio reso, gli istituti inerenti al trattamento economico, gli anni lavorativi sono computabili, ai fini dell'anzianità, per intero, in coerenza con la disciplina della ricongiunzione dei servizi nel caso di supplenze temporanee, il cui riconoscimento riguarda i giorni o periodi continuativi e non le singole ore di prestazione, posto che il lavoratore resta a disposizione dell'amministrazione per tutte le attività collaterali operando con vincolo di esclusività. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito concernente un docente di scuola superiore trasferito alle dipendenze della regione Sardegna, con l'ulteriore precisazione che neppure la disciplina regionale limitava in alcun modo il riconoscimento del servizio prestato presso altra amministrazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18973 del 24/09/2015