Impiego pubblico privatizzato - Riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Norme sulla dirigenza pubblica vigenti - Sopravvenuta incompatibilità - Conservazione in via transitoria del precedente assetto - Valutazione delle funzioni dirigenziali del personale - Riferimento alle nuove regole - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17290 del 28/08/2015
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha imposto la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti, sicché ove l'ente (nella specie, l'INPS) mantenga in via transitoria un assetto non conforme al nuovo modello organizzativo, la valutazione della natura dirigenziale delle funzioni esercitate va effettuata con riferimento alle nuove regole (nella specie, con riguardo alle mansioni di un ispettore generale del ruolo ad esaurimento, riconducibili a quelle di un funzionario apicale e non di dirigente), non potendo darsi ultrattività o reviviscenza a quelle precedenti del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17290 del 28/08/2015