Beni perduti all'estero - Indennizzo - Liquidazione - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla domanda di concessione dell'indennizzo - Esclusione - Atto di costituzione in mora - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19167 del 28/09/2015
In tema di indennizzo per i beni perduti all'estero, gli interessi legali dovuti sulla somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva - già comprensiva degli interessi moratori spettanti ai danneggiati fino alla liquidazione amministrativa, in quanto inclusi nel coefficiente di rivalutazione previsto dall'art. 4 della l. n. 135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950 - possono essere riconosciuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale, mentre non è idonea la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19167 del 28/09/2015