Dipendenti dell'Amministrazione Poste - Trasformazione in Poste Italiane S.p.A. - Passaggio ad altra amministrazione dello Stato - Diritto alla conservazione della quattordicesima mensilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12861 del 22/06/2015
In materia di pubblico impiego privatizzato, i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 71, siano transitati nei ruoli di altra amministrazione dello Stato presso la quale erano comandati (nella specie la Presidenza del Consiglio dei Ministri), non hanno diritto alla conservazione della quattordicesima mensilità di cui all'art. 3 del c.c.n.l. per il personale dipendente dell'Ente Poste Italiane per il biennio 1996/1997, dovendosi considerare gli stessi, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste in Poste Italiane S.p.A., provenienti da rapporto di lavoro subordinato privato e non da Amministrazione dello Stato, requisito la cui sussistenza condiziona il diritto a conservare il miglior trattamento economico maturato presso il datore di lavoro di provenienza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12861 del 22/06/2015