Obbligazione da fatto illecito commesso all'estero - Legge applicabile - Art. 25 preleggi - Rilevanza del luogo di verificazione sia del comportamento illecito che dell'evento dannoso.
L'obbligazione da fatto illecito commesso all'estero sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica. Ne consegue che al fine di stabilire la legge applicabile occorre far riferimento, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, delle preleggi (applicabile "ratione temporis"), non solo al comportamento illecito ma anche al luogo di verificazione dell'evento dannoso che ne è derivato, in quanto dall'originario evento lesivo possono scaturire ulteriori conseguenze pregiudizievoli, suscettibili di integrare nuove ed autonome lesioni e non un mero sviluppo ed aggravamento del danno primario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11680 del 26/05/2014