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L’azione di classe - Class Action (4)

Sommario: Azione di classe –  ART.140 BIS Cod.consumo

Cos'è l'azione di classe risarcitoria?

Quali sono i soggetti dell'azione?

La legittimazione attiva

Gli aderenti.

L'atto di adesione:

La legittimazione passiva.

Quando e perchè esperire l'azione di classe?

Posizioni giuridiche tutelate

Petitum

Come si svolge il procedimento?

Competenza

Le fasi del procedimento

L'introduzione del giudizio

La costituzione del convenuto.

Lo svolgimento della prima udienza sull'ammissibilità della domanda.

L'accoglimento della domanda e la sentenza.

Esecutività della sentenza

Appello

Il giudicato

Irretroattività

L’atto di citazione

La normativa di riferimento

 

AZIONE DI CLASSE–ART.140 BIS cod.consumo

Cos'è l'azione di classe risarcitoria?

Con tale espressione si intende quel particolare meccanismo processuale idoneo ad ottenere, in un unico processo, il risarcimento del danno subito da un gruppo di cittadini a causa dell’illecito seriale prodotto da un soggetto professionale.

L'art. 49 della legge 99/2009 ha modificato definitivamente il testo dell'art.140 bis del codice del consumo, dettando la disciplina oggi in vigore. Si tratta di uno strumento nuovo e alternativo rispetto al panorama culturale del nostro paese. A ben vedere,  all'interno del nostro ordinamento, così come in gran parte dei paesi di civil law,  l'utilizzo di strumenti processuali posti a presidio di interessi super individuali e di diritti collettivi è da sempre stato piuttosto limitato. Ciò, anzitutto, in ragione della funzione  originariamente riconosciuta al processo civile, quale luogo ove tutelare diritti ed interessi dei singoli. Non a caso, a norma dell'art. 81 c.p.c. ciascuno può agire solo per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e non può legittimamente far valere in giudizio, in nome proprio, un diritto altrui, a meno che tale potere non sia espressamente riconosciuto dalla legge.

 

All'ammissibilità di un'azione risarcitoria di classe ostavano, altresì, i principi costituzionali in tema di contraddittorio, di giusto processo, di giudice naturale e di inviolabilità del diritto di difesa, inteso quale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, nonché i connotati soggettivi del giudicato di cui all'art.2909 c.c.

Nonostante la susistenza di tali ostacoli, l'ordinamento italiano ha mostrato negli ultimi anni, una sempre crescente attenzione verso forme di tutela consumeristica alternative rispetto ai modelli tradizionali. Ciò in ragione dello stimolo proveniente dalla normativa comunitaria, ma anche dei noti scandali finanziari che hanno travolto innumerevoli risparmiatori. La frenetica e tumultuosa attività legislativa in materia ha condotto all'introduzione della nuova azione di classe, codificata all'art.140 bis, volta a promuovere l'economia processuale e ad agevolare l'accesso alla giustizia, in favore di quei consumatori che, altrimenti, difficilmente azionerebbero i propri diritti specie nelle controversie seriali di lieve entità.

Quali sono i soggetti dell'azione?

La legittimazione attiva

Legittimato attivo a proporre l'azione è ciascun componente della classe anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa.

A differenza della versione precedente dell'articolo, formulata dalla legge finanziaria del 2008, e'stata eliminata la legittimazione diretta ad agire di associazioni dei consumatori e comitati, che pertanto potranno esser parte del giudizio solo su esplicito mandato di un consumatore ovvero in ragione della sua partecipazione al comitato. Tale capovolgimento della legittimazione attiva si riflette sulla nuova denominazione dell'azione, definita “azione di classe”, anziché “azione collettiva”, come originariamente qualificata dalla Finanziaria del 2008.

Ovviamente, ai sensi dell'art.82 c.p.c., il componente della classe, proponente l'azione, sta in giudizio con il ministero di un difensore.

Dalla notificazione della domanda decorrono gli effetti sulla prescrizione di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.

Gli aderenti

Il novero dei soggetti che prendono parte dal lato attivo all'azione di classe non si esaurisce con i proponenti originari, siano essi singoli consumatori o utenti ovvero associazioni o comitati mandatari. Il comma 3 dell'art.140 bis prevede che i “consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero del difensore”.

L'atto di adesione:

-         determina l'operatitivà del meccanismo dell'opt in, secondo il quale il consumatore per avvalersi della tutela azionata da altri deve esplicitamente aderire all'azione: tale procedura permette  l'estensione degli effetti del giudicato finale anche agli aderenti;

-         comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo le ipotesi in cui siano intervenute tra le parti rinunce o transazioni cui gli aderenti non hanno espressamente consentito, rimanendo i loro diritti non pregiudicati e salvo i casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo (comma15);

-         deve contenere:

a. l'elezione di domicilio,

b. l'indicazione relativa alla documentazione probatoria, oltre che l'individuazione del diritto fatto valere e la descrizione dei fatti costitutivi.

-         deve essere depositata in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità.

Pare ragionevole ipotizzare che gli aderenti si serviranno quasi sempre dell'attore per il deposito in cancelleria dei propri atti di adesione, posto che nessun singolo aderente provvederà al deposito diretto nella cancelleria del tribunale adito che potrà anche essere particolarmente distante dal luogo di abitazione.

Il termine di centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, di cui a breve diremo, è stato imposto dal legislatore onde evitare adesioni postume in base all'andamento dell'azione.

Per coloro che hanno aderito successivamente, rispetto alla proposizione originaria dell'azione, gli effetti sulla prescrizione di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. decorrono dal deposito dell'atto di adesione.

            Il comma 10 esclude l'intervento volontario di terzi nell'azione di classe già promossa ex art. 105 c.p.c. In tal modo, il legislatore ha inteso evitare che l'intervento del singolo, permesso dal tenore originario dell'art.140 bis, complichi la procedura: diventerebbe necessario l'accertamento della sua appartenenza alla classe, ma soprattutto  si potrebbero permettere modificazioni dell'oggetto del giudizio.

Dalle suesposte disposizioni normative si evince chiaramente l'intento del legislatore di attribuire all'aderente il ruolo di mera parte in senso sostanziale e cioè di soggetto titolare del rapporto giuridico oggetto dell'azione, con esclusione di qualsivoglia potere potere processuale, facoltà, oneri o spese, tali da rendere l'aderente parte in senso processuale.

La legittimazione passiva.

Legittimati passivi sono:

-         le imprese, per la cui definizione si rinvia a quella generale di cui all'art.2082 c.c.,

-         i gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, espressamente richiamati dal comma 12 art.140 bis.

Con riferimenti a quest'ultimi, occorre chiarire il discrimen tra l'operatività dell'art.140 bis e l'operatività della c.d. class action pubblica di cui al decreto legislativo 198/2009, di cui a breve di occuperemo. A tal fine, occore fare leva sulla nozione di “pubblico servizio”, in ragione della quale si può distinguere tra: attività rientrante nell'agire amministrativo, la quale può formare oggetto dell'azione collettiva c.d. pubblica e attività connotata dalla prevalenza della libera iniziativa economica privata, ancorché soggetta al controllo pubblico, la quale rientra nell'ambito di operatività dell'art.140 bis, anziché del d.lgs.198/2009.

Quando e perchè esperire l'azione di classe?

Posizioni giuridiche tutelate

Le posizioni giuridiche azionabili sono i “diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti”, meglio specificati al comma 2.

Si tratta di interessi individuali che rinvengono il loro carattere collettivo nella sussistenza, con analoga consistenza, in capo a più soggetti. Pertanto, ciò che viene tutelato non è un bene collettivo leso da una condotta illecita, bensì più beni individuali di cui sono titolari i singoli. Di talchè, i diritti individuali omogenei si differenziano dall'interesse effettivamente superindividuale, quale può essere quello collettivo, di cui all'art.140 ovvero cui si riferiva la formulazione originaria dell'art.140 bis, inteso alla stregua di un bene che ha una dimensione non suscettibile di appropriazione e godimento esclusivi.

Il comma 2 individua le seguenti situazioni giuridiche tutelabili:

  • i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Si tratta di un'ampia categoria di posizioni tutelabili, in cui i contratti ex artt.1341 e 1342 c.c. sono solo una sottocategoria. In questa categoria di posizioni tutelabili possono farsi rientrare servizi e forniture, quali, per esempio, servizi bancari, assicurativi, telefonici, finanziari. Non pare necessario che vi sia un contratto scritto, ben potendo i diritti in considerazione originare anche da contratti stipulati con il semplice acquisto di un biglietto, si pensi agli autobus, alle discoteche o ai cinema;

  • diritti identici spettanti a consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale. Con tale ultima espressione, quantomeno con riferimento alla commercializzazione di prodotti diffettosi, sembra aprirsi la strada agli illeciti extracontrattuali, esclusi dal novero delle posizioni azionabili elencate dal definitivo art.140 bis;
  • diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette (si vedano gli artt. 18 - 26 codice consumo) o da comportamenti anticoncorrenziali. Con riferimento alle condotte illecite da ultimo citate, è opportuno precisare che è ormai assunto consolidato in giurisprudenza che la tutela della concorrenza e del mercato mira anche alla protezione delle ragioni dei consumatori. Con l'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite Civili, n.2207/2005, che ha sancito l'ammissione delle associazioni di tutela dei consumatori ad esperire l'azione di nullità delle intese restrittive della concorrenza di cui all'art.33 l. 287/1990, si è proclamata l'estensione della normativa antitrust anche ai consumatori.

 

Un'ultima considerazione in punto di situazioni giuridiche tutelabili. Il comma 2 fa riferimento ai diritti “identici”. Pare condivisibile un'interpretazione non strettamente letterale del requisito dell'identità, posto che difficilmente possono sussistere diritti assolutamente identici nel loro contenuto. Anche perchè la dizione “identici” si pone in contrasto con l'espressione “diritti individuali omogenei” cui si riferisce il comma 1. Identità vorrebbe dire piuttosto omogeneità, affinità dei diritti, quantomeno sotto il profilo del rapporto che lega il danneggiato con il soggetto responsabile della lesione.

Petitum

Il comma 1 disegna i confini dell'oggetto del giudizio, prevedendo che il proponente può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Si tenga presente che nell'azione di classe prevista dall'art.140 bis il singolo componente della classe agisce in giudizio per sé, non richiedendo un quantum risarcitorio che ricomprenda tutti i componenti della classe. Ciò rileva in sede di decisione finale in punto di quantificazione della misura del danno al cui risarcimento il convenuto viene condannato.

Come si svolge il procedimento?

Competenza

Il comma 4 individua una competenza funzionale a conoscere dell'azione risarcitoria di classe, devoluta al  Tribunale ordinario del capoluogo di regione in cui ha sede l'impresa. Lo stesso comma individua, altresì, una concentrazione della competenza così delineata, per talune regioni, solo in tribunali specificamente individuati dal legislatore. In particolare, per la Valle d'Aosta è competente il Tribunale di Torino, per il Trentino e il Friuli Venezia Giulia, il Tribunale di Venezia, per l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise, il Tribunale di Roma, per la Basilicata e la Calabria, il Tribunale di Napoli.

 

Si consideri che ai sensi del comma 7 bis art. 50 c.p.c., il tribunale competente giudica in composizione collegiale “nelle cause di cui all'art. 140 bis del codice del consumo”. Il legislatore ha quindi scelto di attribuire ai Tribunali in composizione collegiale la competenza per le azioni di classe, che ratione valoris, in certi casi, spetterebbe al giudice di pace.

Le fasi del procedimento

  1. L'introduzione del giudizio

            La domanda si propone tramite atto di citazione da notificarsi all'impresa convenuta e anche all'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

Quanto al contenuto dell'atto di citazione si rinvia alle disposizioni contenute nel codice di rito, in quanto compatibili. Così per l'identificazione dell'attore, imposta a pena di nullità ex art.164 c.p.c., si fa riferimento al proponente l'azione di classe il quale prospetta alcuni degli elementi identificativi della classe cui appartiene.

Quanto alla notificazione obbligatoria all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adito, volta a consentire la sua partecipazione alla fase preliminare del giudizio di ammissibilità, la ratio è rinvenibile nella sussistenza in tale precipua fase procedimentale di un pubblico interesse, quello di tutti i consumatori e gli utenti, appartenenti alla medesima classe del proponente, ad aderire all'azione di classe a tutela dei propri diritti individuali omogenei. Se così è, la previsione di cui al comma 5 dell'art.140 bis trova il suo fondamento normativo nell'ultimo comma dell'art.70 del codice di rito, che prevede l'intervento del PM “in ogni altra causa in cui sussista un pubblico interesse”.

Altro fondamento normativo dell'obbligo in considerazione può rinvenirsi nella disciplina della notificazione per pubblici reclami di cui allart.150 c.p.c., cui si procede nei casi di rilevanti numeri di destinatari o difficoltà nell'individuarli tutti. In questi casi, assimilabili alla pubblicità finalizzata alla adesione e assolutamente inderogabile di cui all'art.140 bis codice consumo, per la relativa autorizzazione è necessaria la preventiva audizione del PM.

  1. La costituzione del convenuto.

L'art.140 bis non discplina nel dettaglio la fase immediatamente successiva alla notificazione dell'atto di citazione al convenuto, di talché occorre optare per l'applicazione del rito ordinario e della relativa disciplina dei termini e delle forme a comparire, con il conseguente obbligo in capo al convenuto di prendere posizione sui fatti, sulle eccezioni di controparte, nonché la facoltà di chiamare in causa terzi. Si rinvia, pertanto, alla disciplina di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.

  1. Lo svolgimento della prima udienza sull'ammissibilità della domanda.

L'art.140 bis non descrive nel dettaglio lo svolgimento della prima udienza, all'esito della quale il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.

Il giudizio di ammissibilità è assolutamente necessario sia nell'interesse dei consumatori o utenti che fanno valere in giudizio i propri diritti soggettivi omogenei, sia nell'interesse dell'impresa, in ragione delle conseguenze negative che deriverebbero alla propria immagine dalla pubblicità di un'azione infondata.

Il giudizio può essere sospeso quado sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria dinanzi ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

All'esito della prima udienza il Tribunale può:

            a) dichiarare inammissibile la domanda quando:

  • essa è manifestamente infondata.

Tale valutazione importa una prognosi anticipata sul fumus dell'azione e cioè sulla sua fondatezza;

  • sussiste un conflitto di interessi,
  • il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili,

ove l'identità, come prima si accennava, non è da intendersi in senso letterale perchè è ben difficile riscontrare la totale identità di diritti e l'azione sarebbe svuotata, bensì quale omogeneità;

  • il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

Tale controllo giudiziale concernente l'adeguatezza del proponente a curare l'interesse della classe pare che attenga, anzitutto, alle risorse finanziarie del proponente e alla sua capacità di reperire quelle necessarie al fine di sostenere gli ingenti costi della procedura collettiva, tra cui, in primis, quelli pubblicitari. Nel panorama dei commentatori della nuova norma non è mancato chi ha inteso il controllo in considerazione quale esteso, altresì, alla verifica circa l'assistenza legale scelta dall'attore proponente, in particolare circa le sue capacità professionali e tecniche nella gestione di un giudizio con un numero potenziale di soggetti rilevante. In tal senso, il giudice esplicherebbe anche un ruolo di garanzia in favore dell'aderente, il quale, come noto, non ha ministero del difensore, anche se egli non assume la qualifica di parte in senso processuale.

Con l'ordinanza di inammissibilità, in quanto idonea a definire il giudizio, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., e ordina la pubblicità più opportuna a cura e spese del soccombente. Possono quindi trovare applicazione le disposizioni in punto di responsabilità aggravata: ciò comporta, senza dubbio, una maggiore ponderazione da parte del proponente circa la fondatezza della domanda proposta, onde evitare l'eventuale condanna anche al risarcimento dei danni, nonché alla somma equitativamente determinata di cui al novellato ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. L'intento legislativo è chiaramente quello di disincentivare la proposizione di domande infondate e meramente strumentali.

            b)   ammettere l'azione. Con l'ordinanza che ammette l'azione il tribunale:

  • fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe: la pubblicità è condizione di procedibilità della domanda (comma 9);
  • definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio e specifica i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione (comma 9 lett.a);
  • fissa un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione sono depositati, anche a mezzo dell'attore in cancelleria (comma 9 lett.b);
  • determina il corso della procedura, assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo, (comma11);
  • (o con altra ordinanza successiva), prescrive le misure atte ad evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti, onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti, regola l'istruzione probatoria nel modo che ritiene più opportuno e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio (comma 11).

Copia dell'ordinanza è trasmessa a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

Tramite l'ordinanza di ammissibilità dell'azione o eventuali ordinanze successive, il legislatore ha assegnato al Tribunale il compito di fissare le regole di procedura riguardanti l'istruzione probatoria e tutte le questioni processuali, oltre che il compito di determinare il corso della procedura, assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo.

Pertanto, la predeterminazione legale dello svolgimento del processo rimane sacrificata a vantaggio di una determinazione giudiziale dello stesso: tale sacrificio è giustificato dalla necessità di bilanciare i principi di rango costituzionale posti a presidio di una corretta ed efficiente tutela giurisdizionale dei diritti nel singolo processo e l'efficienza di un processo particolarmente complesso, quale quello collettivo.

Avverso l'ordinanza che decide sull'ammissibilità del ricorso, il comma 7 prevede lo strumento del reclamo. Con riferimento a quest'ultimo può dirsi che:

  • è proponibile dinanzi alla Corte d'Appello,
  • nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore,
  • decide con ordinanza in camera di consiglio,
  • non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso.

Se il reclamo è presentato avverso l'ordinanza ammissiva, esso non sospende il procedimento dinanzi al Tribunale.

  1. L'accoglimento della domanda e la sentenza.

La pronuncia assume le vesti di una vera e propria sentenza di condanna.

Il tribunale può:

            a) liquidare ai sensi dell'art.1223 c.c. le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione. Pertanto, qualora non sia possibile provare il danno nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Il ricorso alla liquidazione in via equitativa nei giudizi collettivi si giustifica alla luce della difficoltosa determinazione del quantum risarcitorio secondo criteri legati alla determinazione di ogni singolo danno, posta la molteplicità e la diversità dei danni lamentati dagli aderenti all'azione, ancorché membri della medesima classe. E' difficile ipotizzare che il proponente originario e tutti gli aderenti lamentino un danno di uguale entità, tale da poter essere precisamente determinato in giudizio. La valutazione in via equitativa di cui all'art.1226 c.c. sopperisce proprio a tali difficoltà.

            b) limitarsi ad accertare la responsabilità dell'impresa convenuta e stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.

Ai sensi del comma 12, in caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, in sede di quantificazione del danno risarcibile, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto, in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati, nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate.

  1. Esecutività della sentenza

Il comma 12 prevede un differimento dell'esecutività della sentenza decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, in deroga al principio generale della provvisoria esecutività tra le parti della sentenza di primo grado di cui all'art.282 c.p.c. In tal modo, il legislatore ha inteso offrire all'impresa condannata uno spatium deliberandi, in pendenza del quale i pagamenti effettuati sono esenti da ogni diritto, incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

  1. Appello

Dell'appello l'art.140 bis non ne parla, se non con riferimento alla pronuncia sulla sospensione dell'esecutività della sentenza di cui all'art.283 c.p.c. In tal sede, la Corte d'Appello adita tiene conto di:

  • l'entità complessiva della somma gravante sul debitore,
  • il numero dei creditori,
  • le connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame.

La Corte può disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

Quanto allo svolgimento del procedimento d'appello si applicano le norme del codice di rito, in quanto compatibili.

Il giudicato

La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. Il giudicato viene esteso soggettivamente anche a coloro che hanno aderito all'azione, in quanto titolari del diritto individuale omogeneo fatto valere in giudizio, ancorchè privi di  poteri processuali.

E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti nei confronti della medesima impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9, cioè un termine non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità.

Le azioni proposte entro tale termine sono riunite d'ufficio, se pendenti dinanzi allo stesso tribunale, altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione dinanzi al primo giudice.

Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

Conforme a tali regole del giudicato è la nuovissima normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, di cui al d.lgs 4 marzo 2010, n. 28. L'art.15 regole le ipotesi di mediazione nell'ambito dell'azione di classe, prevedendo che “la conciliazione intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito”. Anche nei casi in considerazione trova dunque applicazione il principio secondo il quale la disponibilità dei diritti individuali omogenei rimane in capo ai singoli aderenti anche a seguito dell'adesione: tali diritti possono formare oggetto di conciliazione, transazione o rinuncia, solo previo consenso del titolare.

 

Irretroattività

 

Ai sensi del secondo comma dell'art.49 l.99/2009, l'art. 140 bis si applica agli illeciti compiuti successivamente all'entrata in vigore della medesima legge e cioè dopo il 15.7.2009. Pertanto, a differenza delle precedenti formulazioni dell'articolo in commento, la disciplina è irretroattiva e non può trovare applicazione agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore, in particolare a tutte quelle vicende note che hanno colpito i risparmiatori e che hanno stimolato l'adozione nel nostro ordinamento dello strumento dell'azione di classe risarcitoria.

 

TRIBUNALE CIVILE DI _______

 

(Tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ovvero

per la Valle d'Aosta, il Tribunale di Torino, per il Trentino e il Friuli Venezia Giulia, il Tribunale di Venezia, per l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise, il Tribunale di Roma, per la Basilicata e la Calabria, il Tribunale di Napoli.)

 

ATTO DI CITAZIONE

 

( se a proporre l'azione è  direttamente il singolo componente della classe)

_______, nato a _______ il _______, C.F. _______ ed elettivamente domiciliato in _______, Via ________, presso lo studio dell'Avv.________, C.F._________, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce / a margine del presente atto

 

(se a proporre l'azione è l'associazione cui il componente della classe dà mandato ovvero il comitato cui lo stesso partecipa)

L'associazione ________ o il comitato________, in persona del legale rappresentate pro tempore _______, con sede in _______, via ________, rappresentato e difeso dall'Avv._______, elettivamente domiciliato in _______, via _________, giusta procura in calce/ a margine del presente atto, in nome e per conto di _______, nato a ________, residente in ______, via_______, C.F.__________;

 

PREMESSO

 

- che ________;

- che ________;

- che ________;

- che pare indubitabile che il diritto vantato dall'attore a ________ rientri a pieno titolo nel novero dei diritti individuali omogenei per i quali il comma 1 art.140 bis Codice del Consumo prevede la tutelabilità tramite l'azione di classe;

-         che, in particolare, rientra nelle posizioni giuridiche di cui alla lett. ________ del comma 2 art. 140 bis;

-         che numerosi sono i consumatori/utenti che presentano un identico diritto a _______;

-         che, per quanto sopra esposto si giustifica l'esperimento dell'azione di classe, al fine di consentire l'intervento nel presente giudizio a tutti i consumatori/utenti che versino nella medesima situazione del proponente;

-         tutto ciò premesso,

 

CITA

________, C.F.________, domiciliato in _______, via ________ a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di ________, nei suoi noti locali di Via ________, sezione e giudice istruttore designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno ________, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis, quinto comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

 

CONCLUSIONI

 

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:

-         in via preliminare, accertare e dichiarare, con ordinanza all’esito della prima udienza, l’ammissibilità della presente domanda, non ricorrendo alcuna delle cause di inammissibilità di cui al comma 6 dell’art. 140 bis del D.lgs 206/05;

 

-         sempre in via preliminare, con la medesima ordinanza, fissare modalità e termini della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe, definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri di inclusione nella classe dei soggetti che chiedono di aderire, nonché fissare un termine perentorio per l'adesione all'azione;

 

-         nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per ________ e per l'effetto condannarlo, ai sensi dell'art. 140 bis comma 12, alla restituzione di ________ in favore del proponente e degli aderenti, nonché al risarcimento dei danni patiti dagli stessi, da quantificarsi in Euro _______ o nella minore o maggiore somma determinata in via equitativa.  

Con vittoria di spese competenze e onorari.

 

Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 115/2002 il valore della causa è di E._____

In via istruttoria, si deposita

1. _______;

2. _______;

 

Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezza di altro diritto.

 

_______, lì_______

 

Avv._______

 

 

Art. 140-bis. - Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

[Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.]