In che modo si ha la certezza dell’avvenuto recapito del messaggio di PEC?
Nel momento in cui l'utente invia il messaggio riceve, da parte del proprio gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale (data e ora) dell’invio. Tale ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio.
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata, nel caso di errata compitazione della denominazione della casella del destinatario) consegna, con l'indicazione della relativa data ed ora e questo a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario. Tale ricevuta di consegna fornisce la certezza tecnica e legale dell’avvenuto recapito al destinatario della email PEC (viceversa, la mancata consegna fornisce la certezza tecnica e legale del mancato recapito).