Come deve essere la copia analogica (cartacea) di un documento del giudice elaborato come documento informatico ?
Per evitare contestazioni per la notifica o per altre utilizzazioni in fase di rilascio delle copie del provvedimento del giudice elaborato come documento informatico il cancelliere ai sensi dell'art. 743 e ss deve certificare che il documento analogico (stampato) è estratto dai documenti informatici dei registri di cancelleria e che il documento è sottoscritto con la firma digitale dal giudice.