grandi imprese - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
grandi imprese: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;
(DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)