Duplicato informatico: Decreto 22 Maggio 2020
Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD.
Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonchè per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti.