Impedimento dell'incolpato a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell'ordine - Rilevanza - Condizioni.
L'avvocato impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell'ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio nazionale forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3670 del 24/02/2015