Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15120 del 17/06/2013
Principio penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di cancellazione dall'albo professionale.
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, che hanno natura amministrativa, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, onde al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva comminato - ad un avvocato che aveva richiesto, in sede penale, l'applicazione della sanzione di un anno e dieci mesi di reclusione e di euro centoquaranta di multa per i delitti di cui agli artt. 476, 479 e 482 cod. pen. - la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo vigente al momento del fatto, sebbene la stessa sia stata sostituita da quella della radiazione per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15120 del 17/06/2013