328 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice - Dlgs 14/2019 -Art. 222 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 328 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 222 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 328 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 222 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
la giurisprudenza |green
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