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336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.


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