Art. 340 Esercizio abusivo di attività commerciale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 234 (Esercizio abusivo di attività commerciale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 340 Esercizio abusivo di attività commerciale
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 234 (Esercizio abusivo di attività commerciale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.
la giurisprudenza |green
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