346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.
2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
la giurisprudenza |green
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