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358 Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure - Dlgs 14/2019 -Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 358 Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 358 Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure (1)

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonchè chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale «, efficiente» e tempestivo delle funzioni;

c) delle esigenze di trasparenza «e di rotazione»  di turnazione nell'assegnazione degli incarichi «anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente,», valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;

d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 37 Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

3. All'articolo 358, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera b), dopo la parola «personale», è inserita la seguente: «, efficiente»;

alla lettera c), le parole «e di turnazione» sono sostituite dalle seguenti: «e di rotazione» e, dopo le parole «nell'assegnazione degli incarichi,» sono inserite le seguenti: «anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente,».

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