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 Revoca dello "status" di protezione sussidiaria – Cass. n. 25596/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Revoca dello "status" di protezione sussidiaria - Causa di esclusione ex art. 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Accertamento demandato al giudice di merito - Verifica in concreto - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di revoca della protezione sussidiaria ex art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'accertamento demandato al giudice di merito in ordine alla sussistenza di una causa di esclusione dello "status" di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs., va effettuato attraverso la verifica in concreto, anche previo utilizzo dei poteri ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'esistenza della predetta causa, dovendo l'accertamento in questione essere caratterizzato da una sua attualità rispetto al momento della revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che - in relazione alla causa di esclusione fondata sulla pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica - aveva, da un lato, formulato il proprio giudizio sulla base di alcune note della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione redatte sulla base di informazioni risalenti a qualche anno precedente, il cui valore indiziario non era stato confortato da ulteriori e più recenti elementi di riscontro circa l'asserita contiguità del richiedente con persone appartenenti a gruppi fondamentalisti, e, dall'altro, trascurato di considerare l'esistenza di concreti profili di pericolosità per i diritti umani del richiedente in caso di rientro in patria).

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 25596 del 21/09/2021 (Rv. 662271 - 01)

 

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Cassazione

25596

2021