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.La deontologia forense (dal 1997 al 2014)

La deontologia forense (dal 1997 al 2014)

Gli avvocati debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

Essi giurano di adempiere ai doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia (art. 12 R.D.L. n. 1578/33).

Gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare (art. 38 R.D.L. n. 1578/33).

La giurisprudenza disciplinare è stata, dunque, la fonte primaria ed unica della deontologia.
Per giurisprudenza disciplinare si intendono le decisioni dei Consigli dell’Ordine locali, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense e le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite.

L’Avvocatura ha, però, avvertito l’esigenza di una codificazione per rendere omogenee in primo luogo le decisioni dei Consigli dell’Ordine locali e per avere in secondo luogo un corpus di norme condivise dall’intera categoria.
Il 17 aprile del 1997 è stato, così, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il codice deontologico forense.
Sulla natura del codice, l’orientamento della Corte di Cassazione è estremamente chiaro.

“Nell’ambito della violazione di legge – in relazione alla quale (oltre che per incompetenza ed eccesso di potere) le decisioni del Consiglio nazionale forense sono ricorribili per cassazione (art. 56 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e art. 111 della Costituzione) – va compresa anche la violazione delle norme del codice deontologico dell’Ordinamento professionale, trattandosi di norma giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo degli avvocati che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare”(Cass. Sez. Unite 23/3/2004 n. 5776)

“In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio Nazionale Forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità ” (Cass. Sez. Unite 3/5/2005 n. 9097).

“ In materia di responsabilità disciplinare dell’avvocato, le norme del Codice Deontologico forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità” (Cass. Sez. Unite 20.12.2007 n. 26810).

Il codice deontologico ha la fondamentale caratteristica di non essere un corpo di norme chiuse, ma di essere, viceversa, sempre al passo con i tempi; tant’è che nel corso degli anni ha subito una serie di modificazioni ed integrazioni (16 ottobre 1999, 26 ottobre 2002, 27 gennaio 2006, 14 dicembre 2006 e 12 giugno 2008).

L’anzidetta connotazione è rafforzata dall’ultimo articolo del codice, ovvero l’art. 60, che viene definito come norma di chiusura, ma che in effetti costituisce l’apertura alla continua evoluzione della giurisprudenza disciplinare.

Il codice, nell’attuale formulazione, si divide in cinque parti. Le singole norme si distinguono in regole deontologiche, che esprimono i principi generali, ed in canoni complementari, che sono indicati in numero romano e specificano i comportamenti più ricorrenti riconducibili alle regole.

Il titolo Primo (artt. 1-21) è dedicato ai principi generali che si richiamano, per quanto riguarda quelli propriamente di indirizzo, ai valori espressi dal R.D.L. n. 1578/33 ovvero dignità, decoro, lealtà, onore e diligenza.
I doveri espressi dal codice deontologico sono dei doveri additivi, propri cioè dell’avvocato, in ragione dell’altezza della funzione che lo stesso è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia.

Si tenga conto che il servizio giustizia è da considerare tra i fondamentali segnalatori della democraticità di un ordinamento e dell’efficienza del sistema statale nel suo insieme.

Il secondo Titolo (artt. 22-34) è dedicato al rapporto con i colleghi e con il Consiglio dell’Ordine. L’importanza di tali norme discende dall’insieme di due fattori, ovvero l’aumento dei traffici giuridici, sia in termini quantitativi che qualitativi, e l’aumento esponenziale del numero degli avvocati iscritti negli Albi.

Il terzo Titolo (artt. 35-47) riguarda i rapporti con la parte assistita. Le norme sono di estrema rilevanza, perché è nel rapporto con la parte assistita che per lo più insorgono profili di criticità.

Il quarto Titolo (artt. 48-59) riflette i rapporti con la controparti

Il quinto Titolo si compone di un solo articolo, il citato art. 60.

 


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