Skip to main content

.La relazione al nuovo Codice deontologico forense a cura del c.n.f..

La struttura del codice; La tipizzazione "per guanto possibile" delle condotte; Le sanzioni.

La relazione illustrativa della bozza di codice deontologico alla bozza inviata ai Consigli dell'Ordine (Consiglio nazionale forense) 

Premessa|blue

Premessa

Come noto, il comma 3 dell'art. 3 della legge 31.12.2012 n. 247, che riportiamo per comodità espositiva, prevede: "L'avvocato esercita fa professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente.nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dali 'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile. ".

La norma, così come è formulata, indurrebbe a ritenere che all'interno del codice deontologico possano esistere anche nonne che non rispondono alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, con la conseguenza della loro irrilevanza disciplinare; in altri termini, si avrebbe una parte del codice che, per contenere nonne prive di conseguenze disciplinari, degraderebbe a dimensione di mera e semplice moral suasion, anche se a questa sfera, pur in mancanza di una sanzione disciplinare diretta, potrebbero collegarsi altre valenze, essendo ormai accertato che la norma deontologica può riempire di contenuto le clausole generali presenti nella legge n. 247/2012 e nel codice civile (per profili quali quello della diligenza, della buona fede, dell'illecito) e che la sua violazione è idonea a fondare un giudizio di risarcimento del danno.

Tale lettura non ha superato però la prova di resistenza in quanto il Consiglio è pervenuto alla conclusione che il "nuovo" codice deontologico dovrà contenere norme aventi tutte rilevanza disciplinare, atteso che le previsioni deontologiche tutelano, in ogni caso, l'affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell'avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività dei diritti, salvaguardandosi, al contempo, quella funzione sociale della difesa richiamata anche nelle norme di apertura della legge n. 247/2012.

Tutte le norme che, in un modo o nell'altro, regolamentano la deontologia della funzione difensiva possono quindi ritenersi non espressioni di istanze corporative bensì veicolo del pubblico interesse al corretto esercizio della professione se è vero che la difesa ha funzione sociale ed è mezzo di attuazione di diritti a rilevanza costituzionale

Rafforza tale opzione interpretativa anche e soprattutto il combinato disposto delle previsioni di cui agli artt. 3, 17 e 51 della legge di riforma dell'ordinamento professionale.
Ai sensi dell'art. 51 il codice deontologico deve prevedere doveri e regole di condotta e le infrazioni a tali doveri e a tali regole di condotta costituiscono certamente illecito disciplinare dal momento che "sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina ".
Ai sensi poi dell'art. 17, il codice deontologico deve prevedere "canoni" che impongono una "condotta" "irreprensibile", requisito necessario per l'iscrizione all'albo e per mantenere detta iscrizione.
Ai sensi dell' art. 3 infine, come visto, il codice deontologico deve prevedere "principi" ai quali l'avvocato deve uniformarsi esercitando la professione e "norme di comportamento" che è tenuto ad osservare in via generale (oltre a quelle che è tenuto ad osservare specificamente nei rapporti con certi soggetti).
La violazione di tutti i doveri (art. 51), di tutte le regole di condotta (art, 51), di tutti i canoni (art. 17), di tutti i principi (art. 3) e di tutte le norme di comportamento previste dal codice deontologico forense costituiscono quindi illecito disciplinare.
Il codice deve poi espressamente individuare fra le norme in esso contenute quelle che devono essere caratterizzate, per quanto possibile, dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e che devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.
Tali norme sono quelle che rispondono alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione.

Vero è che risulta altresì opportuno ribadire quanto sopra già anticipato e cioè che tutte le norme che presiedono alla deontologia della funzione difensiva (se si eccettuano forse solo alcune che hanno ad oggetto lo stretto perimetro del rapporto privatistico avvocato/cliente e quello dei rapporti tra colleghi) si coniugano con la tutela del pubblico interesse ad un idoneo, qualificato e corretto esercizio della professione; cosi è in particolare per quelle che, in relazione all'agire dell'avvocato, assicurano la salvaguardia dei doveri di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, doveri tutti che il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 247/2012 richiama con diretta saldatura al "rilievo sociale della difesa" ed al rispetto dei "principi della corretta e leale concorrenza".

Ed è sempre l'ordinamento professionale che sottolinea e declina il pubblico interesse al corretto esercizio della professione con previsioni quali:
- l'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), per il quale "l'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa èpreposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell 'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell 'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale. "
- l'art. 2 comma 2 per il quale "l'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" e comma 3: "l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche ".

In questo, e con questo, quadro di riferimento, completato da una coerente delineazione di principi generali che vanno a costituire il titolo I del codice deontologico, la bozza di quest'ultimo riconosce ad ogni singola previsione una valenza disciplinare provvedendo per ciascuna, per quanto possibile, alla tipizzazione della condotta ed alla espressa indicazione della sanzione applicabile; questo avviene anche per quelle previsioni, invero oltremodo residuali, che sembrerebbero non lasciar trasparire, almeno con diretta immediatezza, il riferimento alla tutela di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
Trattasi di scelta che è stata motivata ed ispirata da un approccio di segno più garantista e da una esigenza di coerenza ed uniformità di sistema.