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art. 7 - Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

Art. 7 - Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

1.L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art.34.Responsabilità dei procuratori, sostituti e associati. [Associazione professionale]

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

* I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi

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