art. 12 - Dovere di diligenza (ex art.8/1997)
Art. 12 - Dovere di diligenza codice deontologico forense
Articolo vigente
Art. 12 - Dovere di diligenza
1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 8.Dovere di diligenza. (Modificato il 28 ottobre 2002)
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
art. 8.Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
I. - In particolare, il difensore più svolgere indagini difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonchè dopo il formarsi del giudicato.
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fine
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