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art. 70 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

Art. 70 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine - codice deontologico forense (2014)

 Art. 70 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.

2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.

3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.

4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni Forensi.

5. L’Avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.

6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta lì applicazione della sanzione disciplinare della censura.


PRECEDENTE FORMULAZIONE

 art. 24 Rapporti con il Consiglio dell'ordine (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e 12.06.2008) 

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II - Qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

IlI - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

IV - Ai fini della tenuta degli Albi l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali. 


art.24.Rapporti con il Consiglio dell'ordine.

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. 
A tal fine ogni iscritto è tenuto altresì a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. 
* I. - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. 
* II. - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare. 
* III. - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.

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