prove orali esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - D.L. 149/2020 (GU n.279 del 9-11-2020)
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00170) (GU n.279 del 9-11-2020)
avvocato
esame abilitazione
esercizio professione forense
Art. 25 Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonche' in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali
1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.
Articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.