Cancellazione dall'albo per sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione - Diritto alla convocazione personale - Fondamento - Omissione - Nullità della misura.
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all'art. 45 del r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo cui il Consiglio dell'ordine territoriale non può infliggere alcuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, ha valenza generale, perchè volto a garantire il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa, sicché trova applicazione, giusta il rinvio contenuto nell'art. 17, comma 3, della l. n. 247 del 2012, anche per l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo per sopravvenuto accertamento dell'originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione, con conseguente nullità di tale misura ove sia stata omessa la preventiva convocazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15042 del 21/07/2016