Avvocato e procuratore - albo - speciale – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2015
Iscrizione all'Albo degli avvocati stabiliti - Revoca per difetto di "condotta irreprensibile" - Decisione di conferma del CNF - Sospensione - Valutazione del "fumus" - Necessità e presupposti.
La legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C-59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano. Quindi, la decisione del Consiglio nazionale forense che abbia confermato la revoca dell'iscrizione all'Albo degli avvocati stabiliti non può essere sospesa ex art. 36, comma 7, della l. n. 247 del 2012 ove la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della "condotta irreprensibile".
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2015