Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11025 del 20/05/2014
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta con la legge n. 247 del 2012 - Disciplina transitoria di cui all'art. 65, comma 5 - Portata - Riferibilità alla sola successione nel tempo delle norme del codice deontologico - Conseguenze - Prescrizione - "Jus superveniens" di cui all'art. 56, comma 3, legge n. 257 del 2012 - Inapplicabilità - Fondamento.
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo "jus superveniens" introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11025 del 20/05/2014