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Art.20.(Sospensione dall'esercizio professionale)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013)Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 20.(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

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