Condotta “irreprensibile” già “specchiatissima e illibata” necessaria per l’iscrizione all’albo avvocati e registro praticanti
Avvocati – Deontologia – Procedimento - Condotta “irreprensibile” già “specchiatissima e illibata” necessaria per l’iscrizione all’albo avvocati e registro praticanti . Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75
La formula della “condotta specchiatissima e illibata” (Legge Prof. n. 1578/1933) è stata sostituita dalla “condotta irreprensibile” (nuovo Ordinamento Forense, L. 31 dicembre 2012, n. 247), che tuttavia non modifica il contenuto sostanziale del requisito, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).
In sede di valutazione del requisito soggettivo della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata) ai fini della iscrizione all’Albo degli Avvocati, la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva non osta a che vengano valutati negativamente comportamenti tali da far dubitare, comunque, dell’affidabilità e dei requisiti attitudinali per lo svolgimento della professione forense, a nulla rilevando peraltro che i comportamenti contestati in sede penale riguardino fatti non rientranti nell’attività professionale forense, giacché il requisito in parola si estende all’intero stile di vita dell’aspirante all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge chi ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorchè per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna (Nel caso di specie, il COA aveva respinto l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti presentata da soggetto nei cui confronti pendeva procedimento penale con 59 capi di imputazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75 (Pubblicato in Giurisprudenza CNF)