Divieto di attività senza titolo – Praticante avvocato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2000, n. 274
Esercizio di attività non consentita – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici il praticante avvocato che svolga attività giudiziale e defensionale pur non essendo abilitato all’esercizio professionale (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2000, n. 274