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Divieto di attività senza titolo – Praticante avvocato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2000, n. 274

Divieto di attività senza titolo – Praticante avvocato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2000, n. 274

Esercizio di attività non consentita – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici il praticante avvocato che svolga attività giudiziale e defensionale pur non essendo abilitato all’esercizio professionale (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2000, n. 274