Incompatibile l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, anche non abilitati, degli appartenenti alle Forze Armate e/o dell’Ordine
Il dovere di denunciare ai superiori e all’autorità giudiziaria competente la notitia criminis si pone agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo; ciò, nonostante l’eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica stessa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il rifiuto del COA di iscrivere nel registro dei praticanti un dipendente dell’Arma dei Carabinieri che ne aveva fatto richiesta).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 13 luglio 2020