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Attività del praticante avvocato abilitato - decisione del 20 ottobre 2021

Attività del praticante avvocato abilitato ai sensi del r.d.l. n. 1578/1933 – successione di norme nel tempo – disciplina applicabile

In applicazione del principio tempus regit actum, il praticante Avvocato abilitato prima dell’entrata in vigore della L.P., per il quale – a tale data – non sia scaduto il periodo di patrocinio, è titolato ad esercitare autonomamente l’attività professionale, seppur nei limiti previsti dall’art. 7 L. n. 479/1999, nonché il patrocinio sostitutivo.

Viceversa, si rende responsabile della violazione dell’art. 21 canone I CDF previgente il praticante Avvocato abilitato al patrocinio ai sensi della normativa dettata dal RDL n. 1578/1933 che, successivamente all’entrata in vigore della L.P., patrocina un giudizio di impugnazione testamentaria di valore indeterminabile innanzi AGO extra – districtum.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione del 20 ottobre 2021