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Praticante avvocato – violazione dell’art. 9 comma 2 cdf

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Napolitano), decisione n. 23 del 31 marzo 2021

 

Il Praticante Avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, i quali sono posti a salvaguardia dell’ordinamento generale dello Stato, dell’affidamento della collettività e dell’immagine della classe forense.

(In applicazione del principio di cui in massima, all’incolpato, condannato in sede penale alla pena di anni 7 di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla violazione delle norme in materia ambientale, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di due anni)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Napolitano), decisione n. 23 del 31 marzo 2021