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Avvocati - Praticanti - iscrizione nel Registro Praticanti di un appartenente all'Arma dei Carabinieri

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro ha richiesto, con nota 24 aprile 2012 Prot. n. 423/2012, parere in merito all'iscrizione nel Registro Praticanti di un appartenente all'Arma dei Carabinieri.Parere Consiglio nazionale forense 24-05-2012, n. 34


Parere Consiglio nazionale forense 24-05-2012, n. 34

Il Consiglio rimettente, segnalando di avere già disposto l'iscrizione dell'interessato nel detto Registro, ha posto il quesito al fine di "verificare l'attuale stato giurisprudenziale e, se del caso, assumere un provvedimento di cancellazione"; a tale proposito, lo stesso Consiglio ha richiamato la sentenza 23 ottobre 2010 n. 138 con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto sussistere l'incompatibilità del praticante avvocato - seppur non ammesso al patrocinio - con l'appartenenza alle Forze dell'Ordine.

Ha precisato, infine, il Consiglio rimettente che l'istanza di iscrizione dell'interessato evidenziava il principio di diritto esplicitato dalle SS. UU. Della Corte di Cassazione con la sentenza 26 novembre 2008 n. 28170.

La Commissione ritiene di dover ribadire il costante orientamento segnato, in subiecta materia, dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, alla cui stregua l'appartenente alle Forze dell'Ordine, in considerazione dell'obbligo di rapporto o di denuncia funzionalmente connesso al suo status (che, a differenza di altre categorie di dipendenti pubblici, non consente di distinguere l'attività di servizio da quelle di altro genere), versa in situazione di immanente conflitto tra i doveri predetti e quello - non di meno rilevante ed altrettanto cogente - di riservatezza discendente dalla frequentazione dello studio professionale per l'esercizio effettivo della pratica forense.

D'altro canto, il principio di diritto affermato dalle SS. UU. della Corte di Cassazione nella sopra indicata sentenza n. 28170/2008 non viene condiviso dalla Commissione nella parte in cui l'incompatibilità, quale preclusione all'esercizio professionale, viene riferita alla sola prestazione direttamente resa dal professionista, quindi, anche dal praticante avvocato abilitato. In tal modo, si perde di vista, con particolare riferimento al caso di specie, il profilo assorbente del doveroso inserimento del praticante avvocato nel contesto organizzativo e funzionale dello studio professionale anche in relazione all'art. 9, III canone del Codice deontologico forense.