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domicilio professionale - praticante durata massima sei anni - Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 55
Il COA di Orvieto ha posto i seguenti quesiti: 1. Se le prescrizioni per il domicilio recate dall’art. 7, commi 1, 2 e 3, della Legge 247/12 siano applicabili a tutti gli iscritti, ovvero solo a quelli che si sono iscritti dopo l’entrata in vigore della nuova legge professionale. 2. Se, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della summenzionata legge, il COA possa iscrivere nel Registro dei Praticanti colui che abbia già terminato la pratica forense presso altro foro, ove abbia altresì conseguito il certificato di compiuta pratica, anche dopo il decorso del sesto anno dall’inizio della pratica.
La Commissione ritiene di poter rendere i pareri richiesti nei termini di seguito precisati.
In ordine al quesito n. 1
L’applicabilità dell’art. 7 Legge n. 247/12 non è subordinata ad alcun adempimento intermedio. Essa, infatti, detta regole di carattere generale, alle quali ogni iscritto dovrà attenersi, a decorrere dell’entrata in vigore della nuova normativa (2 febbraio 2013). Alcune di esse, infatti, erano già indicate nel RDL 1578/33: all’art. 17 per quanto concerne il domicilio professionale, seppur senza più cenno al concorrente requisito della residenza anagrafica; all’art. 16, comma 2, per quanto riguarda la previsione in forza della quale l’Ordine è tenuto a pubblicare l’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui all’art. 16, c.7, D.L. 29.11.2008 n. 185.
Altre, ovverosia quelle relative ai rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con i magistrati ed agli eventuali uffici stabiliti al di fuori del circondario, attengono a principi di superiore opportunità desumibili sia dalle norme codicistiche afferenti le ipotesi di astensione, sia dalle cospicue responsabilità attribuite ad ogni Consiglio dell’Ordine con riguardo al controllo ed alla vigilanza nei confronti degli iscritti.
Al quesito va pertanto risposto come segue:
“Le prescrizioni per il domicilio recate dall’art. 7 Legge n. 247/2012 sono immediatamente applicabili nei confronti sia degli Avvocati che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale (2 febbraio 2013), sia, ovviamente, degli Avvocati che sono stati iscritti successivamente alla data anzidetta.”.
In ordine al quesito n. 2
È preliminare osservare come la nuova normativa in tema di interruzione del tirocinio e relativa all’eventuale cancellazione dal relativo Registro non sia di immediata applicazione, dovendosi al riguardo attendere l’emanazione da parte del Ministro, sentito il CNF, del Regolamento previsto dall’art. 41, comma 13 della legge n. 247/12.
Il COA richiedente, pertanto, dovrà far riferimento alla previsione recata dall’art. 8 RDL n. 1578/33, dalla quale è pacificamente desumibile l’esistenza del limite dei sei anni come durata massima del patrocinio, mentre nulla si dispone per quel che concerne la durata della pratica. Di qui, la conseguente giurisprudenza delle S.U., secondo le quali “Il praticante avvocato che, decorsi i sei anni previsti dall’art. 8 r.d.l. n. 1578 del 1933, non sia più ammesso al patrocinio, ha tuttavia il diritto di proseguire la pratica e di conservare a tempo indeterminato l’iscrizione nel relativo registro” (Cass. Civ. S.U. n. 17761 del 30 giugno 2008).
Per compiutezza, va infine rilevato che nessuna disposizione impedisce l’iscrizione ad un Registro dei praticanti diverso da quello dell’Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica e che l’unico vincolo pare essere costituito, ex art. 8, comma 1, RDL n. 1578/33 dall’obbligo di iscriversi al Registro tenuto dal COA presso il Tribunale “nel cui circondario hanno la residenza”.
Al quesito del COA richiedente si potrà, quindi, così rispondere:
“Premesso che l’art. 17, comma 10, Legge n. 247/12 non è norma di immediata applicazione, il praticante avvocato che ha conseguito il certificato di compiuta pratica ed ultimato il sessennio di patrocinio presso un altro foro, ha il diritto di proseguire la pratica a tempo indeterminato iscrivendosi nel Registro tenuto dall’Ordine costituito presso il Tribunale nel cui circondario ha la residenza.”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 55
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