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praticante abilitato - nomina di sostituti processuali

Avvocati - alcuni interessanti pareri del Consiglio nazionale forense: praticante abilitato - nomina di sostituti processuali avanti il Tribunale in composizione monocratica

avvocato - praticante abilitato - nomina di sostituti processuali avanti il Tribunale in composizione monocratica

Parere 17 gennaio 2007, n. 7, COA Torino, rel. cons. Bonzo

Il Consiglio dell'Ordine richiedente intende sapere se sia possibile, per il praticante abilitato, procedere alla nomina di sostituti processuali avanti il Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 9 l .p.f.

Contrario.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

"La risposta deve essere di segno negativo, e ciò per una molteplicità di ragioni.

Innanzitutto l'esensione della facoltà di nominare sostituti a titolo permanente si pone in contrasto con le finalità formative della pratica legale e dell'abilitazione provvisoria al patrocinio. Se, infatti, l'ammissione del praticante alla funzione difensiva, costituisce una deroga alla riserva di competenze spettante all'avvocato, essa è dettata ai fini dell'effettiva frequentazione delle aule giudiziarie da parte dell'aspirante avvocato, con gli effetti didattici e di qualificazione professionale che ciò comporta. Del tutto incomprensibile sarebbe la possibilità di delegare a terzi l'effettuazione di tale esperienza professionale.

Dal punto di vista ermeneutico, poi, la facoltà di nomina del sostituto è affidata dalla legge professionale all'«avvocato», mentre è noto che il praticante abilitato può svolgere alcune delle funzioni spettanti all'avvocato, ma non ne acquisisce lo status, nemmeno temporaneamente, di talché è da escludersi la possibilità di estendere analogicamente il diritto di nominare sostituti rispetto ai soli avvocati."