Praticanti - scuole di specializzazione
Avvocati - Praticanti - scuole di specializzazione - Valenza della frequenza delle scuole di specializzazione ai fini della sostituzione di un anno di pratica, alla luce della giurisprudenza amministrativa contraria al precedente orientamento del C.N.F. (Parere 28 maggio 2010, n. 27 Quesito n. 154, COA Macerata, rel. Il Coordinatore)
Avvocati - Praticanti - scuole di specializzazione - Valenza della frequenza delle scuole di specializzazione ai fini della sostituzione di un anno di pratica, alla luce della giurisprudenza amministrativa contraria al precedente orientamento del C.N.F.Parere 28 maggio 2010, n. 27 Quesito n. 154, COA Macerata, rel. il Coordinatore.
Il quesito riguarda la valenza della frequenza delle scuole di specializzazione ai fini della sostituzione di un anno di pratica, alla luce della giurisprudenza amministrativa contraria al precedente orientamento del C.N.F.
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“La questione della valenza del diploma delle Scuole di specializzazione universitaria ai fini dello svolgimento del tirocinio professionale è stata più volte oggetto di analisi da parte di questa Commissione (vedi in particolare il parere 11 dicembre 2008 n. 31, reso su richiesta del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Brescia, e i precedenti pareri dell’anno 2005 (nn. 27 e 72); sulla questione vedi anche la circolare del Consiglio nazionale forense 30-B/2003 del 24 ottobre 2003). La Commissione, pur conoscendo diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa (vedi, tra gli altri, TAR Sardegna n. 881/2005, e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6255/2008), ha in passato sempre confermato il proprio orientamento in base al quale il conseguimento del diploma di cui si discute, se esonera per un anno dall’effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall’art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera tuttavia dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti.
La Commissione, pur continuando a ritenere che il proprio orientamento sia quello più coerente con il quadro normativo vigente - e rinviando, per una puntuale dissertazione sulle ragioni che portano a non ritenere condivisibili gli indirizzi del giudice amministrativo, ai precedenti succitati - ritiene di dovere prendere atto dell’avvenuto consolidamento della giurisprudenza amministrativa che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti a fronte del possesso di un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche (cfr. D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475, in GU n. 25 del 30.1.2002).
Pertanto, anche ai fini di non ingenerare disparità di trattamento nella valutazione del periodo di pratica forense da parte dei Consigli dell’ordine, la Commissione ritiene di doversi conformare al prevalente indirizzo giurisprudenziale, suggerendo al Consiglio dell’ordine degli avvocati richiedente l’opportunità di applicare tale orientamento in sede di rilascio del certificato di compiuta pratica”.