Praticanti avvocati abilitati
13 Novembre 2009 – Praticanti avvocati abilitati - esecuzione immobiliare possibilità di esercizio dell'attività professionale Esecuzione immobiliare possibilità di esercizio dell'attività professionale in capo ai praticanti avvocati abilitati, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 7, legge 16 dicembre 1999, n. 479" con particolare riferimento alla materia dell'esecuzione immobiliare - Consiglio nazionale forense - Quesito del COA di Mantova, rel. Cons. Cardone. - Parere 23 settembre 2009, n. 35
Praticanti avvocati abilitati - esecuzione immobiliare possibilità di esercizio dell'attività professionale in capo ai praticanti avvocati abilitati, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 7, legge 16 dicembre 1999, n. 479" con particolare riferimento alla materia dell'esecuzione immobiliare - Consiglio nazionale forense - Quesito del COA di Mantova, rel. cons. Cardone. - Parere 23 settembre 2009, n. 35
Consiglio nazionale forense - Quesito del COA di Mantova, rel. cons. Cardone. - Parere 23 settembre 2009, n. 35
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova, chiede parere "sulle attuali effettive possibilità di esercizio dell'attività professionale in capo ai praticanti avvocati abilitati, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 7, legge 16 dicembre 1999, n. 479" con particolare riferimento alla materia dell'esecuzione immobiliare.
L'occasione del quesito è rappresentata da due provvedimenti emessi dal giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Mantova che hanno negato la "competenza" del praticante abilitato "ritenuto che le procedure esecutive immobiliari, a prescindere dal valore del credito azionato, non sono mai state di competenza del pretore [...] è da escludere la possibilità per i praticanti procuratori [di] promuovere procedure esecutive immobiliari".
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
"Lo ius postulandi del praticante avvocato abilitato è disciplinato dal combinato disposto dell'art. 8 del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti, così come modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82). Quest'ultima norma, in particolare, sostituisce il secondo comma del r.d.l. sull'ordinamento professionale prevedendo per i praticanti abilitati la facoltà di patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e del tribunale in composizione monocratica limitatamente "alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni". La previsione, che certamente esclude i giudici speciali, come pure i giudici ordinari collegiali, dunque, non richiama integralmente la sfera di competenza del giudice di pace e del tribunale in composizione monocratica, ma ritaglia al loro interno specifici settori di patrocinio, fondati per gli affari civili sul valore della causa e sulla materia.
Nell'elenco legislativo manca qualsiasi riferimento alla materia dell'esecuzione forzata. L'argomento non è dirimente, atteso che la formulazione della norma ha già provocato la necessità di un intervento interpretativo a beneficio degli Ordini circa la materia del contenzioso del lavoro, anch'esso non contemplato espressamente, ma fatto rientrare nella dizione di "affari civili" cui si applica il limite di valore (cfr. i precedenti pareri 9 maggio 2007, n. 17 e 26 ottobre 2006, n. 59).
Analoga operazione può compiersi in relazione all'esecuzione forzata.
Difatti, rientrano senz'altro nelle nozioni di "causa" e di "affari civili" di cui al primo comma lettera a) e n. 1. dell'art. 7 della legge Carotti tanto i giudizi di opposizione che si innestano nel corso dell'esecuzione forzata (artt. 615, 617, 512, 619 c.p.c.) che l'attività esecutiva in senso stretto (pignoramento e vicende ad esso correlate, interventi, istanza di assegnazione e vendita e così via). Va, infatti, ricordato che per dottrina e giurisprudenza costanti la tutela esecutiva costituisce esercizio di attività giurisdizionale al pari della tutela di cognizione e cautelare sebbene le modalità di intervento del giudice e di attuazione del contraddittorio siano meno formalizzate che nelle altre.
Resta da verificare se, fermo il limite di valore, il praticante abilitato possa svolgere il suo patrocinio nella materia dell'esecuzione immobiliare, atteso che la stessa non è mai stata di competenza del pretore (risultandogli in precedenza affidata la competenza per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e presso terzi, per l'esecuzione per consegna o rilascio, per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare).
La risposta non può che essere positiva in quanto la soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 16, ha comportato a) per gli atti dell'esecuzione forzata, la concentrazione della competenza in capo al tribunale in composizione monocratica b) e per le "cause relative all'esecuzione forzata", la ripartizione verticale tra esso e il giudice di pace in base al valore della controversia.
In omaggio alle suesposte considerazioni, e viste le norme vigenti, si deve opinare nel senso della possibilità per il praticante abilitato di patrocinare anche nelle procedure di esecuzione immobiliare se il valore del credito per il quale si procede ovvero della controversia sorta in sede di espropriazione non superi gli Euro 25.822,84 (già cinquanta milioni di lire).