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borse di studio - tirocinio formativo - 400 euro ai tirocinanti

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 30 dicembre 2016 Determinazione annuale delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonche' individuazione dei requisiti per l'attribuzione delle borse di studio - anno 2016. (17A01451) (GU n.46 del 24-2-2017)

- Linee guida 14 febbraio 2017 - Con Circolare 14 febbraio 2017, in attuazione all’articolo 1 commi 340-343 della legge di stabilità per l’anno 2017, sono emanante le linee guida sullo svolgimento dell’ulteriore periodo di proroga dei tirocini formativi per coloro che hanno partecipato all’ufficio per il processo. la circolare

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici
giudiziari;
Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto articolo 73, introdotti
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge
114/2014, entrata in vigore il 19 agosto 2014 e concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali e' attribuita
agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non
superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota
prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181;
Visto l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito il Fondo
unico giustizia;
Visto l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 143 del 2008,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e
successive modificazioni, che ha previsto, fra l'altro, che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le
quote delle risorse intestate Fondo unico giustizia da destinare
mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al
Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia nonche'
all'entrata del Bilancio dello Stato;
Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non
utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n.
190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere
destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza
di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'articolo 2,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli
stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73,
comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al citato articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.
143 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, relativo al corrente esercizio finanziario, e' stato
emanato in data 2 agosto 2016 ma che non risulta ancora perfezionato
l'iter per l'assegnazione delle quote del Fondo unico giustizia alle
amministrazioni competenti, risultando pertanto indisponibili, nel
bilancio del Ministero della giustizia, i fondi da destinare per le
finalita' di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2016 n. 174, concernente
l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per anno accademico 2016/2017

Decreta:

Art. 1 Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui
all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e successive modifiche, e' determinato, per l'anno 2016, nel limite
di euro 8.000.000, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132.
2. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 22, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in
favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione
del Ministero della giustizia.

Art. 2 Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo
articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo
le modalita' indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio
della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma
dell'articolo 3, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per
le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo
studio universitario.
2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere,
a pena di inammissibilita', e con dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni:
1. le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;
2. il codice fiscale;
3. la data di inizio del tirocinio;
4. il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario;
5. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui
l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa
di studio.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata
l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli
studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.
4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata, a pena
di inammissibilita', dall'interessato all'ufficio giudiziario della
giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale e' svolto il
tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, per
l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attivita'
svolta nell'anno 2016.
5. La domanda presentata a norma del comma 4 produce effetti
esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa
all'anno 2016.
6. Quando la domanda e' incompleta, l'ufficio assegna un termine
perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o
con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente e'
fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 4.
7. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui
al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio
dell'attribuzione della borsa di studio.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche all'interessato
che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma
del comma 6.
9. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il
perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di
ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio,
provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno
i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le
informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per
ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate con
apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

Art. 3 Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio e' determinato in euro
quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base di
graduatoria predisposta su base nazionale.
2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura generale
presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso le Corti
di appello nonche' il Segretario generale della giustizia
amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domanda di cui al comma 4
dell'art. 2, al Ministero della Giustizia, secondo le modalita'
indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei
magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando
l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda, indicando, per
ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della
giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione
organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della
magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui
all'articolo 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
nonche' del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della
giustizia ordinaria, non possono essere assegnate piu' di trenta
borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai
tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai
tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di pari
valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti
gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'.
4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la
trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2,
comma 4, e non escluse a norma dei commi 2 e 8 dello stesso articolo
2, verra' predisposta una graduatoria sulla base degli elenchi
trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella
graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse, nei limiti di
cui all'articolo 1, comma 1.
Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun
borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente
frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente
stabilita ai sensi del comma 4.
5. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono
attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nell'anno 2016.
6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio a
norma dell'articolo 2, comma 9, comunica immediatamente al capo
dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento
dei compiti formativi da parte del tirocinante.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,
Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalita' di
gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali
e' il direttore dell'Ufficio II.

Art. 5 Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 7 Pubblicita'

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della
giustizia.

Roma, 30 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 293