Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2017 (GU n.64 del 25-8-2017)
esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2017 - Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:12 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice civile;13 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice penale;14 dicembre 2017: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2017 (GU n.64 del 25-8-2017)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti:
il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);
la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e recante norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per l'esame di avvocato; il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante la determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, contenente la proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l'anno 2017;
Decreta:
Art. 1
È indetta per l'anno 2017 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 2
1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
12 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a);
13 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b);
14 dicembre 2017: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lettera c).
Art. 4
1) La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità indicate ai successivi nn. 3) - 6), entro il giorno 13 novembre 2017; le domande inviate con modalità diverse sono irricevibili.
2) Per l'ammissione all'esame il candidato è tenuto ai seguenti pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei modi indicati al successivo punto 6):
a) tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato;
b) contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle seguenti modalità alternative:
I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2017 - capo XI cap. 2413 art. 14»;
II) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540 intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2017 - capo XI cap. 2413 art. 14»;
III) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art.14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
È altresì tenuto a corrispondere l'imposta di bollo (marca da euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7).
3) Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni».
Il candidato che si sia già registrato in una sessione precedente deve accedere al sistema usando le credenziali già in suo possesso.
Il candidato che non abbia effettuato la registrazione nella sessione precedente deve registrarsi.
Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal candidato (password).
4) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; dopo aver completato l'inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato pdf, «domanda di partecipazione».
Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo.
In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello cui è diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata dall'art. 9, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
Il candidato deve indicare altresì il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compimento della pratica forense.
5) Il candidato che alla data di presentazione della domanda non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2017, deve dichiararlo nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda.
6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, così completata, deve essere scansionata in formato pdf unitamente ad un documento di identità e alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto n. 2).
Per completare la procedura telematica, occorre inviare la domanda (il file in formato pdf contenente la domanda firmata, il documento di identità e la ricevuta di versamento degli importi di cui al punto n. 2): a tale fine occorre collegarsi nuovamente al medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito dall'applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le modalità di cui al punto 3) e seguire le istruzioni per effettuare l'upload (invio) dei documenti scansionati in formato pdf. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e-mail all'indirizzo e-mail indicato dal candidato. Nella propria area riservata il candidato avrà a disposizione i link ai seguenti documenti in formato pdf:
a) il file contenente la domanda inviata;
b) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e il codice a barre;
c) il modulo per la consegna della marca da bollo.
Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonchè esibito per la partecipazione alle prove scritte.
7) Al termine della procedura di invio telematico il candidato deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato all'ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale il candidato sosterrà' l'esame ovvero ad esso spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che l'invio di tale documento in formato cartaceo è finalizzato esclusivamente a comprovare l'assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
Per tutte le finalità dell'esame (esemplificativamente, condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere la prova orale) è valida l'ultima domanda spedita per via telematica.
8) La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del bando.
La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella propria area riservata.
In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata.
In caso di piu' invii telematici, l'ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà piu' l'invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o spedite con modalità diverse da quelle sopra indicate.
9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di esame sono reperibili accedendo all'area riservata. L'accesso ha valore di comunicazione.
Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei candidati relativi ad informazioni presenti nell'area riservata.
Art. 5
I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 6
1) Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1 -bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonchè all'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
Roma, 19 luglio 2017
Il Ministro: Orlando