Esami avvocato 2020 con i codici commentati. In arrivo il rinvio al 2020 o al 2021.
Esami avvocato 2020 con i codici commentati. In arrivo il rinvio al 2020 o al 2021. Presentati, al decreto mille proroghe in corso di conversione, emendamenti da 70 Deputati. A cura di Domenico Condello – Direttore scientifico della Scuola Forense Foroeuropeo.
Sono numerosi gli emendamenti al decreto mille proroghe 2020 presentati con riferimento alla legge professionale forense - Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, entrata in vigore dal 02/02/2013 – ma solo quelli riguardanti l’art. 22 e l’art. 49 sono stati dichiari ammissibili e saranno discussi e, quasi certamente, approvati nei prossimi giorni.
L’art. 49 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 02/02/2013, nella sua originaria formulazione prevedeva: “1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.
I nuovi emendamenti propongono il rinvio di otto o nove anni e, pertanto, anche per il 2020, e forse anche per il 2021, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettuerà secondo le norme previgenti.
L’art. 22, poi, con riferimento all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dopo l’approvazione dell’emendamento stabilisce che “ 4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” e, pertanto dal 2/2/2013 al 2.2.2021.
COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)
Emendamenti ammessi
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Conseguentemente all'articolo 49, comma 1, della medesima legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: sette è sostituita dalla seguente: otto. |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: |