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esame avvocati sessione 2021 - Commissione centrale e sottocommissioni

Decreto 11 gennaio 2022 - Commissione centrale e sottocommissioni - sessione di esame avvocati 2021 - 11 gennaio 2022

Il Ministro

VISTI l’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dall’art. 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142, e dall’art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, nonché dall’art. 8, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35; l’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante “misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50;

VISTO l’art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, rubricato “Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto ministeriale dell’ 11 novembre 2021, con il quale è stata indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l’anno 2021, nonché adottate le prescrizioni di dettaglio previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139;

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2021, con il quale è stato posticipato alla data del 6 gennaio 2022 il termine per il completamento della prescritta pratica professionale ai fini dell’ammissione all’esame;

CONSIDERATO che occorre nominare i componenti della commissione avente sede presso il Ministero della giustizia e delle sottocommissioni esaminatrici aventi sede presso ogni Corte di appello;

CONSIDERATO che occorre, altresì, nominare un segretario della commissione avente sede presso il Ministero, nonché un sostituto di detto segretario;

VISTE le designazioni del Consiglio nazionale forense relative agli avvocati da nominare quali componenti delle predette commissioni;

VISTO l’art. 36-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige, e l’art. 6-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento;

VISTO l’art. 84 del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze di celerità;

CONSIDERATA la sicura ricorrenza delle esigenze appena dette per il presente decreto, che deve precedere analoghi successivi decreti ad esso collegati, da adottarsi entro e non oltre la data delle prove d’esame fissate nel decreto ministeriale dell’11 novembre 2021 di cui in premessa, e tenuto conto della necessità di attendere le indicazioni da parte degli Atenei ubicati presso le Corti di appello;

RITENUTA la necessità di nominare, per le Corti di appello di Catanzaro, Lecce, Napoli e Roma, in assenza di designazioni da parte delle competenti Università, i professori componenti delle sottocommissioni di esame, scegliendoli secondo il criterio delle materie oggetto di insegnamento e, in secondo luogo, applicando il criterio della turnazione, alla luce delle pregresse partecipazioni e, a parità, della minore età anagrafica;

VISTO l’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e considerato che i decreti generali di nomina dei componenti delle sottocommissioni, per le ragioni sopra dette, nonché per l’urgenza legata all’approssimarsi delle date di esame, non possono comunque avere, nella fase, diverso contenuto dispositivo;

VISTA la legge 24 febbraio 1997, n. 27;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

DECRETA

la commissione presso il Ministero della giustizia e le prime sottocommissioni presso ciascuna Corte di appello per gli esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati, indetti per l’anno 2021, sono così costituite:

 

La spesa graverà sul capitolo 1250, p.g. 10, dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Roma, 11 gennaio 2022

La Ministra
Marta Cartabia