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Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari e addetto all’ufficio del processo - Circolare 19 gennaio 2022

Circolare 19 gennaio 2022 - Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod. Confluenza del periodo di tirocinio in corso di svolgimento nel rapporto contrattuale quale addetto all’ufficio del processo, ai sensi degli artt. 11 e ssgg. del decreto-legge 10 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

omissis 

Oggetto: Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod.

Confluenza del periodo di tirocinio in corso di svolgimento nel rapporto contrattuale quale addetto all’ufficio del processo, ai sensi degli artt. 11 e ssgg. del decreto-legge 10 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1. Premessa

Sono pervenute nei mesi scorsi e continuano a pervenire da parte degli uffici giudiziari giudicanti, numerose richieste di chiarimenti in merito alla compatibilità e/o coesistenza fra i tirocini ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 in corso di svolgimento e il rapporto di lavoro a tempo determinato degli addetti all’ufficio del processo, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 10 giugno 2021, n. 80.

Tenuto conto che le graduatorie dei vincitori del concorso per addetti ad Ufficio per il processo ai sensi della legge 80/2021 sono state pubblicate in data 14 gennaio 2022 e che gli addetti prenderanno possesso a partire dal 14 febbraio 2022 presso la Corte di cassazione e dal 21 febbraio 2022 presso gli uffici di merito, con la presente circolare si intendono offrire chiarimenti in merito a tali aspetti.

La premessa per inquadrare la questione non è tanto quella di indagare se sia possibile, a normativa vigente, continuare a svolgere il tirocinio ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in pendenza del rapporto di impiego di funzionario F1, Area III con qualifica di addetto all’ufficio per il processo ai sensi della legge 80/2021.

I due istituti (tirocini formativi e contratto a tempo determinato di addetto all’ufficio per il processo), sono tra loro distinti e rimangono tali: il tirocinio ex art. 73 non introduce alcun rapporto di lavoro, ha finalità prettamente formativa, non comporta alcun obbligo di orario lavorativo; diversamente il contratto di funzionario addetto all’ufficio per il processo ai sensi decreto-legge n. 80/2021 determina un vero e proprio rapporto di lavoro di pubblico impiego (a tempo determinato), con orario di lavoro e tutte le tutele connesse ad esso, oltre ai conseguenti obblighi.

Piuttosto la questione implica che occorre vagliare e valutare, in via interpretativa, alcune ricadute fondamentali derivanti dal fatto che con il periodo di tirocinio ex art. 73 il tirocinante risultante vincitore del concorso ha comunque maturato, ratione temporis, una legittima aspettativa in merito ad alcuni “benefici” che avrebbe ottenuto portando a termine il periodo di tirocinio ex art. 73 decreto-legge 69/2013. In specie occorre indagare quanto segue:

1. se possa unirsi il periodo di tirocinio svolto ex art. 73 decreto-legge 69/2013 con il periodo svolto come dipendente pubblico a contratto a termine con qualifica di funzionario F1, Area III, addetto all’ufficio per il processo, al fine di potersi avvalere di alcuni “benefici” che l’art. 73 decreto-legge 69/2013 ricollega al trascorrere con esito positivo di 18 mesi di tirocinio presso l’ufficio giudiziario;

2. con quali modalità possa darsi conto, nei futuri concorsi, del percorso compiuto al fine di ottenere i “benefici” di cui all’articolo 73 decreto-legge 69/2013, nonché di quelli indicati dal decreto-legge 80/2021.

2. Elementi di interpretazione

In assenza di norma espressa, al fine di fornire risposta alle questioni sopra emarginate, ed anche al fine di una migliore gestione dello strumento dell’articolo 73 decreto-legge 69/2013 e più ancora del nuovo strumento dell’ufficio per il processo rafforzato e finanziato con le risorse PNRR, si offrono alcuni elementi per condurre l’interpretazione applicativa, negli ambiti di competenza di questo Dipartimento.

Dalle fonti, anche di rango secondario, disciplinanti i tirocini formativi nonché da quelle di cui all’ufficio per il processo, si evincono alcune importanti indicazioni.

1) La ratio dell’ufficio per il processo PNRR

L’ufficio per il processo finanziato con il Recovery plan e declinato negli articoli 11 e ss. del decreto-legge 80/2021 rappresenta il rafforzamento della esistente struttura dell’ufficio per il processo, della quale i tirocini formativi ex art. 73 decreto-legge-69/2013 sono la componente principale. Tale ratio è chiaramente indicata al comma primo dell’art. 11 del decreto-legge 80/2021 (che recita: “Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell’articolo 16-octies del decreto-legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ), nonché negli atti allegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia in data 30 aprile 2021 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio in data 13 luglio 2021.

A tali considerazioni, peraltro, si deve affiancare quella che poggia sulle peculiarità dell’assunzione dei funzionari addetti all’Ufficio per il processo, peculiarità che evidentemente sono sia strutturali (assunzione con contratto a tempo determinato nei ruoli dell’Amministrazione della giustizia, equiparati ai profili di area III, posizione economica f1), sia funzionali, posto che queste assunzioni - di tipo straordinario - sono preordinate al raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi previsti dalla Missione M1C1 (“capitale umano”) in ambito PNRR.

Pertanto, può ben dirsi che il contratto di addetto all’ufficio per il processo PNRR sia per molti aspetti, per volontà di legge, la naturale prosecuzione dell’Ufficio per il processo già esistente e si pone in linea di continuità funzionale con i tirocini ex art. 73 decreto-legge 69/2021.

Altro indice rilevante si desume dall’osservazione che lo stesso decreto-legge 80/2021 ha attribuito valore al percorso di tirocinio formativo svolto presso gli uffici giudiziari, ai fini della selezione degli addetti all’ufficio per il processo, nell’attribuire specifico punteggio a chi ha completato tale percorso. L’art. 14, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 80/2021, ricomprende, infatti, tra i titoli valutabili per tale profilo, il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

In considerazione di tali elementi si andrebbe di contrario avviso rispetto alla ratio chiarissima dell’istituto dell’ufficio per il processo finanziato con il PNRR, se non si assegnasse un valore al percorso formativo svolto ex art. 73 decreto-legge 69/2013 da coloro i quali, risultati vincitori del concorso per addetto ad UPP, proprio per questa ragione non hanno potuto completare i 18 mesi di cui all’articolo 73 decreto-legge 69/2013.

2) Le attività svolte dai tirocinanti e quelle svolte dagli addetti all’ufficio per il processo

Come noto l’articolo art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 e la Risoluzione adottata dal C.S.M. con delibera 24 giugno 2019, hanno declinato e reso puntuali le attività che si possono svolgere nell’ambito del tirocinio formativo, in modo da contemperare obiettivi formativi del tirocinante ed esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, sede dello stage.

Appare di immediata evidenza che le attività tipicamente proprie dello svolgimento del tirocinio formativo si presentano in parte omogenee rispetto a quelle attività di studio delineate per gli addetti all’ufficio del processo dal decreto-legge 80/2021, configurandosi sotto tale profilo come un rapporto di genus a species.

3) I “benefici” connessi ai due percorsi

Che vi sia un rapporto di stretta connessione tra i due strumenti lo rivela anche il sistema dei “benefici” previsto dalle due normative, assolutamente similari, pur essendo maggiore il ventaglio offerto dal completamento con esito positivo del percorso di addetto all’ufficio per il processo ai sensi del decreto-legge 80/2021.

Ed invero, l’articolo 73, comma 11-bis, decreto-legge n. 69/2013, cit., prevede che l’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

D’altro canto, l’articolo 11, comma 4, decreto-legge n. 80/2021, stabilisce che il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l’intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione: a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio; c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Stante l’omogeneità dei benefici, con particolare riguardo all’accesso al concorso per magistrato ordinario, avrebbe quindi poco senso non riconoscere valore al percorso espletato ex art. 73 decreto-legge 69/2013, anche se non completato, al fine del più rapido riconoscimento dei benefici.

4) La gestione “mobile” del tirocinio ex art. 73 decreto-legge 69/2013 nella interpretazione applicativa dell’istituto effettuata dal Ministero

Con una serie di circolari della direzione generale competente (direzione generale del personale), si è da tempo riconosciuta la possibilità di espletare il tirocinio formativo di cui all’articolo 73 decreto-legge 69/2013 anche in uffici diversi, riconoscendo la “mobilità” dello svolgimento ma anche la possibilità di “unire” percorsi effettuati, con medesime finalità, in uffici differenti.

Il Dipartimento ha, dunque, già fatto ricorso allo strumento della circolare interpretativa ai fini applicativi di istituti delineati dalle norme primarie in modo astratto e con riferimento a principi generali, ed in tali interpretazioni ha già ritenuto di poter “saldare” percorsi svolti in uffici differenti.

5) Principio di continuità tra tirocinio formativo ex art.73 e rapporto assunzioni nel pubblico impiego

Accanto a questa evidenza, giova rammentare che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, nella Risoluzione sui tirocini sopra menzionata, contempla la possibilità che il tirocinante continui a svolgere, sia pure con peculiari modalità, il periodo di tirocinio pur essendo assunto alle dipendenze dell’Amministrazione giudiziaria. Principio questo ripreso e applicato con circolari di questo Dipartimento.

Se tanto è vero non si vede perché oggi non si possa riconoscere che il tirocinante assunto medio tempore come addetto possa “beneficiare” dei vantaggi offerti dall’articolo 73 decreto-legge 69/2013 coniugando il periodo maturato nel corso del tirocinio con quello di durata del rapporto quale addetto, sino al completamento del periodo di 18 mesi.

3. Conclusioni

Da quanto appena esposto si possono trarre una serie di considerazioni e linee interpretative per le finalità che qui interessano.

1. La prima è che, tenendo in considerazione le analogie funzionali fra l’attività del tirocinante e quella dell’addetto all’U.P.P., si debba riconoscere che nei confronti dei soggetti che hanno in corso di svolgimento il tirocinio, i quali vengano assunti quali addetti all’U.P.P., possono continuare ad operare le previsioni che ricollegano un beneficio al completamento dello stage, ivi compreso ad esempio il titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario all’esito del periodo di 18 mesi.

In altri termini, si deve concludere nel senso che nei confronti di coloro i quali stipuleranno con l’Amministrazione il contratto di lavoro a tempo determinato quali addetti all’U.P.P., e che, alla data di immissione in servizio, hanno in corso un tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari ai sensi del più volte citato art. 73 d.l. 69/2013, lo svolgimento dell’attività quali dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria con la qualifica di addetti all’U.P.P. potrà saldarsi, senza soluzione di continuità con quelle svolte come tirocinanti ex art. 73 decreto-legge 69/2013 ai fini del riconoscimento dei “benefici” normativi previsti dall’articolo 73 del decreto-legge 69/2013.

2. Al fine suddetto, il vincitore del concorso per funzionario addetto all’ufficio per il processo, che abbia svolto, senza completarlo, un periodo di tirocinio ex art. 73 decreto-legge 69/2013, dovrà prendere servizio nella sede prescelta (che potrà quindi anche essere diversa da quella dove ha svolto tirocinio) ed inoltrare apposita domanda a questa amministrazione (in specie alla direzione generale dei magistrati) nelle modalità e nei termini che saranno dalla stessa direzione resi noti. Ciò consentirà di ottenere il “ricongiungimento” del periodo già espletato a titolo di tirocinio formativo ex art. 73 cit., anche a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio, a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, al fine di acquisire il relativo titolo di accesso al concorso per magistrato ordinario, e per far valere tutti gli altri benefici ivi previsti al termine del lasso cronologico di complessivi diciotto mesi, salva la necessaria sussistenza di ogni altro requisiti di legge.

3. Le attività che i soggetti di cui ai punti 1 e 2 dovranno svolgere, una volta sottoscritto il contratto di addetto all’ufficio per il processo, al fine di considerare i benefici connessi di cui sopra, sono tuttavia quelle inerenti alle funzioni contrattuali di addetto all’ufficio per il processo e non quelle di cui all’articolo 73 decreto-legge 69/2021. In altri termini si saldano i periodi onde poter far valere alcuni benefici previsti dalla normativa del decreto-legge 69/2021, ma non per questo muta la natura del “rapporto” svolto nei due periodi. Non si tratta quindi di un’autorizzazione a svolgere il tirocinio ex art. 73 decreto-legge 69/2021, ma di un riconoscimento a limitati fini (omologhi nelle due discipline) di un percorso svolto. Il soggetto che firma il contratto da funzionario addetto UPP non è un tirocinante ma un funzionario dell’Amministrazione con qualifica di addetto all’ufficio per il processo, con i diritti e gli obblighi connessi.

4. Al fine di poter però accedere agli ulteriori e diversi benefici previsti dal decreto-legge 80/2021, dovrà ovviamente completarsi il periodo contrattuale nelle forme e nei termini previsti dal decreto stesso.

Pregando di assicurare la massima diffusione della presente, si porgono cordiali saluti.

Roma, 19 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento

Barbara Fabbrini