Avvocato - Sessione d'esame 2021 - Seconda Prova di esame
Avvocato - Sessione d'esame 2021 - Scheda di sintesi - Con verbale n. 6 del 27 maggio 2022, la Commissione Centrale delibera di determinare i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla Seconda Prova di esame. Commissione centrale esami iscrizione albi avvocati – anno 2021 indicazione dei criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale ai sensi del decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021 n. 50
La Commissione Centrale, composta dai Signori
avv. Accursio GALLO Presidente
dott. Giuseppe SALME’ Componente titolare
avv. Massimo VINCENTI Componente titolare
prof. Mauro CATENACCI Componente titolare
avv. Daniele CUTOLO Componente supplente
Visti
• l’articolo 22, commi 3, 9 e 10, del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36, come modificato dall’art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n.112, convertito in legge 8 luglio 2003 n.180, istitutivo della Commissione Centrale (nel seguito la “CC”) e delle relative competenze (nel seguito, la “Legge Istitutiva”);
• gli articoli 45, comma 3, 47 e 49, della legge 31 dicembre 2012 n.247 (nel seguito, la “Legge 247/2012”);
• gli articoli 17 e 17-bis, comma 3, del regio decreto 22 gennaio 1934 n.37 (nel seguito, il “R.D. 37/1934”);
• i decreti del Ministro della giustizia 11 novembre 2021 e 11 gennaio 2022;
• il decreto legge 13 marzo 2021 n.31, come convertito dalla legge 15 aprile 2021 n. 50 (nel seguito, il “DL 31/2021”) e recante misure urgenti per lo svolgimento dell’esame con nuova articolazione in forma orale della prima prova selettiva (la “Prima Prova”) e, correlativamente, della seconda (la “Seconda Prova”);
• l’art. 6, comma 4, del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, rubricato “Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n.205;
• la circolare resa dalla Direzione Generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia presso il Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2022 contenente indicazioni operative per lo svolgimento degli esami, sia quanto alla Prima Prova, sia, specificamente, quanto alla Seconda.
Richiamate
• le premesse e il contenuto del parere reso dalla Commissione Centrale ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 139/2021 nell’esercizio delle funzioni assegnate e ai fini dello svolgimento della Prima Prova;
• le Linee Generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima Prova Orale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) e per la valutazione dei candidati adottate, sentito il parere della Commissione Centrale, con decreto ministeriale del 9 febbraio 2022 come modificate, con condivisione della Commissione Centrale, con decreto ministeriale del 18 febbraio 2022;
Dato atto
• della prossimità dell’avvio della Seconda Prova e delle specifiche previsioni dell’articolo 2, comma 7, del DL 31/2021 nonché dell’art. 2, comma 3 del D.M. 11 novembre 2021, in ordine all’articolazione e allo svolgimento relativi, secondo cui la seconda prova orale si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste: a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie preventivamente scelte dal candidato; b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doversi dell’avvocato.
Tanto premesso,
la Commissione Centrale, all’unanimità dei componenti, provvede all’indicazione dei criteri di valutazione dei candidati ammessi alla Seconda Prova, come segue.
1. È necessario evidenziare che anche la sessione d’esame 2021 si sviluppa secondo modalità eccezionali, avendo il legislatore introdotto, sia pure in via temporanea, un regime eccezionale che prevede un duplice esame orale e la modifica della composizione delle commissioni esaminatrici presso le varie Corti di Appello.
1. La sostituzione dei tre elaborati scritti con unica Prima Prova, in forma orale, e la diversa articolazione delle materie oggetto della Seconda Prova conducono pertanto a escludere la necessità di richiamo, in occasione della Seconda Prova, alle risultanze della Prima Prova, mentre la ridotta composizione delle Sottocommissioni comporta la diversa articolazione del punteggio minimo di valutazione della idoneità del candidato.
1. Del pari, quanto alle previsioni inerenti all’applicazione e al funzionamento delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame, anche per quanto attenga a problematiche connesse all’emergenza sanitaria, si conferma il riferimento – come già per la Prima Prova - alle competenze della Direzione ministeriale, e segnatamente ai chiarimenti forniti con la nota del Direttore Generale 31 gennaio 2022 con prot. m_ dg. DAG. 01/02/2022.0021986.U, nonchè ai chiarimenti resi dalla Commissione Centrale in adunanza plenaria con i Presidenti delle prime sottocommissioni presso le varie Corti di Appello.
1. In particolare, evidenziando che per la seconda prova orale tutti i candidati vengono esaminati dalla Corte di Appello di appartenenza e che la lettera sorteggiata presso ogni Corte di appello per la prima prova orale sarà utilizzata presso la Corte di Appello abbinata per lo svolgimento della seconda prova orale, giova raccomandare alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande, alle materie scelte dai candidati, potendo comunque ogni sottocommissione fare oggetto di valutazione anche le risposte con le quali i candidati esprimano collegamenti interdisciplinari, alla stregua del criterio indicato al n. 7, punto d).
1. Giova rammentare la rilevanza del rispetto dei termini di convocazione, di durata della Seconda Prova (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, primo periodo del D.L. 13 marzo 2021 n. 31 e dall’art. 8, comma 1, del D.M. 11 novembre 2021), di composizione per rappresentanze, nonché della compresenza di tutti i membri di ciascuna Sottocommissione.
Si richiama, inoltre, l’osservanza delle pertinenti previsioni dell’articolo 4 del D.L. 13 marzo 2021 n. 31, nonché dell’art. 6, comma 6, del D.M. 11 novembre 2021.
1. Si conferma la necessità di garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, ferma restando l’autonomia di ogni singola sottocommissione.
1. Si confermano, per il resto, i criteri di valutazione normativamente previsti, che qui pertanto si ripropongono:
a. chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b. dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c. dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d. dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e. dimostrazione della conoscenza delle capacità di persuasione e argomentazione.
2. Ai criteri sopra indicati va aggiunta la dimostrazione di possedere, da parte dei candidati, capacità di sintesi, mentre si ribadisce, infine, la necessaria conoscenza, da parte degli aspiranti avvocati, dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.