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l. 53/1994 - Art. 5. consegna nelle mani proprie del destinatario

l. 53/1994 - Art. 5. adempimenti notifica diretta al domicilio

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ.  mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Art. 5.adempimenti notifica diretta al domicilio

[1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.]
2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, l'atto e' consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario e' iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.
3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonche' il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto e' consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalita' e della qualita' rivestita dal consegnatario.
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La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 1, lettera f)) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha inoltre disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."


Documenti collegati:

Notificazione eseguita da avvocato munito di procura ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001Notificazione eseguita da avvocato munito di procura ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001
Consegna diretta di copia dell'atto - Requisiti e modalità prescritti - Autorizzazione del consiglio dell'ordine - Previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto da parte dello stesso - Istituzione ed impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia -...