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l. 53/1994 - Art. 8. il registro cronologico

l. 53/1994 - Art. 8. il registro cronologico  - esenzione con Pec

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ.  mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati 

Art. 8.registro cronologico - esenzione

1. L'avvocato [o il procuratore legale], che intende avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.
2. La validita' del registro di cui al comma 1 e' subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante e' iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.
3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge e' annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.
4. Il registro cronologico di cui al comma 1 puo' essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
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Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."


Documenti collegati:

Notificazione eseguita da avvocato munito di procura ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001Notificazione eseguita da avvocato munito di procura ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001
Consegna diretta di copia dell'atto - Requisiti e modalità prescritti - Autorizzazione del consiglio dell'ordine - Previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto da parte dello stesso - Istituzione ed impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia -...