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l. 53/1994 - Art.10.Marca da apporre all'atto

l. 53/1994 - Art. 10.Marca da apporre all'atto – esenzione con notifca Pec

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ.  mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Art. 10.marca notifica – esenzione con notifca Pec

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge e' apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalita' e procedure, in quanto applicabili.
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Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."