l. 53/1994 - Art. 13.entrata in vigore
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati
1. La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO